In seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 3 agosto 2015 della legge 115, contenente Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dell’Italia all’Unione Europea, relative ad alcune modifiche legislative richieste dalla Comunità, è possibile condurre una moto a 16 anni, con un passeggero.
La nuova legge entrerà in vigore domani, 18 agosto 2015, e si è resa necessario per evitare una procedura di infrazione a carico del nostro Paese, in seguito al mancato rispetto delle normative europee in materia.
Come anticipato, una delle novità importanti è quella che avrà ricadute pratiche sui centauri. All’art. 11 del provvedimento sono infatti ricondotte le disposizioni in materia di trasporti. E all’interno dell’articolo è presente un comma che elimina il divieto di trasportare un passeggero, per i minorenni, abbassando il limite ai sedicenni in possesso di patenti AM (obbligatoria per guidare il ciclomotore) e A1 (che permette di guidare motocicli di 125 cc e con potenza non superiore agli 11 kw) e B1, con la condizione obbligatoria che il mezzo utilizzato sia predisposto a tale scopo.
Contemporaneamente, rimane invariato il divieto di viaggiare accompagnati sul ciclomotore, solamente per quattordicenni e quindicenni. Ma cosa significa quanto sopra in ambito assicurativo?
La novità di cui sopra potrà apportare diversi riflessi in termini di sicurezza stradale, visto e considerato che è probabile che i sedicenni desidereranno in misura ancora più significativa uno scooter o una moto per portare con sè partner e amici. E se è vero che il dispositivo potrebbe creare una ulteriore leva alle vendite, è altresì vero che le vendite degli ultimi anni, particolarmente depresse, sembrano esser state penalizzate dagli elevati costi assicurativi, e che la nuova situazione che ora si sta profilando all’orizzonte sembra essere l’ideale per far lievitare ulteriormente i premi.
Il motivo è abbastanza semplice. Visto e considerato che nel nuovo contesto normativo il conducente – anche se minorenne – è sempre responsabile per gli eventuali terzi trasportati, ben difficilmente le assicurazioni rimarranno inermi, senza adeguare la tariffazione ai clienti. Per il momento l’Ania assume un atteggiamento attendista, ma riteniamo che tra breve le valutazioni che adesso sono state rinviate ad un secondo momento, potranno essere effettuate, con ricalcolo dei premi assicurativi.
In aggiunta a quanto sopra, c’è un problema di natura pratica ancora da chiarire: ad oggi non sono state fornite indicazioni precise sulla copertura assicurativa per le polizze stipulate prima dell’entrata in vigore della legge, in relazione alla responsabilità del passeggero.
