Certificazione medica per i detentori di armi: le nuove prescrizioni

Nuove prescrizioni normative in materia di certificazione medica per i detentori di armi. Nota informativa.

In vista della prossima scadenza del termine del 13 settembre 2019, previsto dall’art. 14, comma 3, del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 104 (“Attuazione della Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”), si rammenta che:

  • i detentori di armi che non sono titolari di licenza di porto d’armi o che non sono in possesso di certificazione medica psicofisica per la detenzione entrambe in corso di validità sono tenuti a produrre un certificato medico dal quale risulti che non sono affetti da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

A tal riguardo, si precisa che il predetto certificato potrà essere rilasciato unicamente, sulla base del certificato anamnestico del medico di famiglia, dal settore medico legale della ASL, da un medico della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o da un medico militare in servizio permanente e in attività di servizio, e dovrà essere consegnato presso l’Ufficio locale di pubblica sicurezza o il locale Comando dei Carabinieri presso il quale è stata presentata la denuncia;

  • i titolari di licenza di P.S. di porto di fucile sono autorizzati alla detenzione solo nel periodo di validità del titolo; se, alla scadenza, non lo rinnovano e intendono ugualmente detenere le armi in loro possesso dovranno presentare immediatamente una nuova certificazione medica, che avrà una validità di 5 anni (si ricorda che dal 14 settembre 2018 tutte le licenze di porto di fucile hanno una validità di 5 anni).

Si richiama l’attenzione sull’ineludibiltà di tale obbligo, significando che decorso il suddetto termine del 13 settembre 2019, l’ufficio di pubblica sicurezza competente provvederà ad inviare una diffida volta ad intimare l’adempimento al prescritto obbligo di legge. In tal caso, la presentazione del certificato potrà avvenire entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della diffida, scaduto il quale si darà corso ai provvedimenti di revoca. Al fine di evitare di incorrere nei provvedimenti di diffida, si invitano, pertanto, tutti i detentori di armi a voler provvedere sollecitamente al richiamato adempimento di legge. Si precisa, infine, che la disposizione in argomento non si applica a coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza ed ai collezionisti di armi antiche.

 

fonte: Questura di Perugia

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